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Mestrezat, Barbaroux e Tron

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    « di 17 »

    L’aristocrazia degli affari piemontese sostiene l’impresa della Società anonima per l’illuminazione della Città di Torino col mezzo del Gaz idrogeno carbonato. Tra i partecipanti anche i commercianti di seta Nigra, Tron e Barbaroux, questi ultimi hanno già da qualche anno intrapreso una politica di investimenti che mira ad una espansione economica ma anche logistica. Nel 1842:

    OSSERVAZIONI

    per le Ragioni di Negozio
    MESTREZAT E COMPAGNIA, BARBAROUX E TRON
    SUL RAGIONAMENTO
    DETTO
    pel signor Marchese
    FERDINANDO SPINOLA E SUO CONSIGLIERE GIUDIZIARIO
    ALL’UDIENZA
    DELLA PRIMA CLASSE DEL REALE SENATO
    il 18 gennajo 1842
    Torino dalla Tipografia Canfari

    Eccellenze
    Tre sono le questioni. trattate dall’ Ufficio del signor Avvocato Generale nelle di lui conclusioni:
    La prima, se regolare è valido il trapasso delle due cedole , di cui si tratta, dal Marchese Ferdinando Spinola, che ne era il titolare, nelle Ragioni di Negozio Mestrezat , Barbaroux e Tron.
    La seconda, se dove regolare e valido ne sia stato il trapasso , ne abbiano le Ragioni acquisitrici potuto pagare legittimamente il prezzo ed ottenere la efficace loro liberazione.
    La terza finalmente, se le Ragioni acquisitrici abbiano realmente pagato il prezzo del loro acquisto.
    Se non che l’ Ufficio del signor Avvocato Generale apertamente dichiara , che la contesa non fu mai allo stato degli atti portata su questo terreno, cioè sul pagamento del prezzo: tali appunto ne sono le espressioni; che, conseguentemente, mai il Marchese Spinola eccitò le anzidette Ragioni di Negozio, a provare di aver pagato il prezzo del loro acquisto.
    Dopo queste conclusioni del Pubblico Ministero non emise più il Marchese Spinola , nè il poteva, essendo la causa assegnata a sentenza , veruna deliberazione.
    Il perchè sull’ autorità istessa del prelodato Ufficio noi potremmo, se altro non fosse, francamente asserire, che mai non instituì il Marchese Spinola una domanda di cotal genere.
    Ma colla scorta degli atti ben fia inoltre agevole il dimostrare, che non solo il Marchese Spinola mai contestò di aver ricevuto il prezzo delle cedole , come sovra, alienate , ma quel che è più assai, esplicitamente admise di averlo in realtà conseguito.
    E ricorrasi primierarmente alle conclusioni prese dal Marchese Spinola nel ricorso introduttivo del giudizio di prima instanza:
    Egli chiedeva dichiararsi nulla ed irrita la trasmissione delle narrate cedole, e conseguentemente tenute le Ragioni convenute a rappresentare le cedole istesse od il loro valore.
    Soggiungeva poi nella sua comparsa del 23 giugno 1835 «che mai le Ragioni convenute avrebbero potuto giustificare di aver contrattato con esso lui, mai non avrebbero potuto dimostrare di avere legalmente pagato il prezzo del loro acquisto. »
    Noi non crediamo allo stato di si fatte espressioni, che più aperta dichiarazione far ne potesse il Marchese Spinola di avere effettivamente ricevuto il prezzo delle cedole alienate :
    Il motivo per cui impugnava il seguito trapasso, egli lo derivava dalla sua personale incapacità d’ alienare , siccome soggetto a Consulente giudiziario : di qui l’ opporre alle Ragioni nostre Clienti, che mai non avrebbero potuto dimostrare d’ aver pagato legalmente il prezzo del loro acquisto.
    Non jure factum il Marchese Spinola diceva quel pagamento: ma non contestava che si fosse eseguito: in altri termini in somma lo admetteva eseguito.
    Vien quanto egli soggiungeva, che le Convenute mai non avrebbero potuto giustificare di aver contrattato con esso lui.
    Ma che intendeva egli di dire con ciò? . . . . Forse di non .aver ricevuto il prezzo delle cedole alienate? ma egli colle succennate parole ha pienamente admesso di avernelo ricevuto; – forse che non era materialmente intervenuto alla vendita , al trapasso ? – E noi lo admettiamo: ma avendo egli fatto tutto ciò che volevasi per operare il trapasso , avendo sottoscritto il chirografo attergato alle cedole stesse , in cui ne stava espressa la loro cessione, ed essendosi dal Notaio Certificatore accertata, e dichiarata l’identità della di lui firma, che siasi o non dagli Acquisitori contrattato materialmente colla di lui persona, ella è cosa affatto vana ed inutile; anzi in questo senso più utile agli Acquisitori, che, non avendo al tenore delle disposizioni del Regio Editto del 24 dicembre 1819 a seguire altra fede che quella delle cedole istesse qual appariva , e sottoscritte dal titolare e non annotate , ben si può dire , che , e collo stesso Marchese Spinola , e legalmente eglino contrattarono.
    Ed in vero, Eccellenze , se il Marchese Spinola non avesse ricevuto il prezzo delle cedole alienate , a vece di instituire una si odiosa questione , quale si è quella di sua incapacità, non avrebbe egli francamente eccitate le Ragioni» acquisitrici a far constare del pagamento del prezzo ?
    Nol fece: perchè nol poteva ; perchè l’ aveva realmente avuto : egli è adunque un dire veramente quello che non è, quanto udimmo all’ udienza asserirsi dai Patrocinatori del sig. Marchese Spinola, che le Convenute costituite in mora a far constare d’ aver pagato il prezzo delle cedole in discorso , mai vi si fossero a fare accinte.
    Che se ciò si fosse in atti espresso, le Ragioni Mestrezat, Barbaroux e Tron l’ avrebbero dimostrato immediatamente , nè altronde il Pubblico Ministero avrebbe avuto occasione di dichiarare , come appare dalle accennate di lei conclusioni, che la questione non si era dal Marchese Spinola portata su cotesto terreno.
    Se non che a qual fine i Consulenti del Marchese Spinola ci fanno obbiezione sì fatta, od in altri termini, la conseguenza di questo nuovo sistema non sarebbe per avventura una tacita admissione , che se le Ragioni Mestrezat, Barbaroux e Tron hanno pagato il prezzo del loro acquisto, esse debbono andare assolte dalle avversarie domande?
    Ed in vero a che varrebbe il dimostrare per esse di aver pagato il prezzo del loro acquisto, se quindi, data tal prova, si potè ancora ad esse opporre, che quel pagamento fu illegittimo , e perciò inabile al procurar loro un’efficace liberazione?
    In somma in qual, altro senso possiamo noi interpretare questo nuovo sistema del Marchese Spinola, che di un vero recesso dal primitivo assunto , quello cioè per esso lui sostenuto dapprima: « che il trapasso fosse nullo ed irrito : `il pagamento del prezzo illegittimo ? »
    Tale nuovo sistema ci dispenserebbe dal carico di provare che fu valido il trapasso delle cedole, che fu legittimo il pagamento.
    Fu altronde troppo ampiamente svolta la materia nelle conclusioni del Pubblico Ministero , perchè dobbiamo intrattenerci ulteriormente a dimostrare una tesi , che ha nelle conclusioni medesime sì valido appoggio.
    Quindi non faremo che riassumere alcuni brevi cenni in risposta alle osservazioni , che si spiegavano in atti a
    difesa del Marchese Spinola quando da’ suoi Consulenti si sosteneva prima la nullità della vendita, indi l’illegalità del pagamento ; che si rinnovarono , malgrado contrario sistema nuovamente assunto, all’udienza del Magistrato.
    Il Regio Editto del 24 dicembre 1819 stabiliendo le basi d’un debito pubblico e creando per tal guisa sopr’ esso una nuova fonte di privata e pubblica prosperità , tanto maggiore e più efficace quanto più spediti fossero i mezzi di circolazione , opportunamente provvide a certe forme , per le quali, nel mentre veniva assicurato l’ interesse delle persone privilegiate, non fosse menomamente incagliato, il suddivisato proposito di generale utilità.
    Secondo le sue disposizioni pertanto , ogni cedola ,salva la questione d’ identità di persona, sarebbesi riputata appartenere a colui , in nome del quale la cedola istessa si presentasse inscritta.
    Ogni cedola poi poteva venire trapassata da un titolare all’altro , tuttavolta che la medesima non contenesse un’annotazione, che accertava dell’eccezione ‘a cui andava soggetta.
    Per lo che, ove si chiegga in genere se una cedola appartenente a persone amministrate possa venire liberamente alienata , noi troviamo di ciò espresso divieto nell’ art. 23 del citato editto, prescrivendo il medesimo, che le iscrizioni loro spettanti non possano venir trasferite, salvo osservate le formalità dalle leggi prescritte per le alienazioni de’ capitali appartenenti ai tali proprietarj: – ove si chiegga in ispecie , se una cedola non annotata possa venire liberamente alienata , sebbene appartenente a persona amministrata, noi rispondiamo , sulle basi dello stesso editto , affermatìvamente.
    Prescrive diffatti I’ art. 17, che le iscrizioni a nome di pupilli minori od altri amministrati, debbano ‘portare la menzione di tale qualità dei titolari: del,che è fatto special carico ai tutori, od amministratori loro, sotto pena di sopportarne in proprio le conseguenze.
    Quali pertanto le conseguenze che ne derivano, se non questa appunto , che dove tale o tal altra iscrizione non si presenti munita di annotazione sia liberamente contrattabile, senza che per la validità del contratto sia tenuto l’acquisitore ad indagare , se il proprietario della medesima sia o non capace di alienare?
    Sta il principio: qui cum alio contrahit , vel est , vel esse debet non ignarus conditionis íllíus cum quo contrahit : ma tuttavolta che lalegge ha stabilita una base, una norma per giudicare, questa capacità od incapacità della persona del proprietario, riponendola intieramente nel carattere e modo dell’oggetto della convenzione, e l’ acquisitore o contraente non si è punto discostato da quella, egli ha riempito il voto della legge, e non può più essere passibile di ulteriore eccezione a tale riguardo.
    Ed in vero, se proposta sulla Piazza la contrattazione d’ una cedola nominale , dovesse l’acquisitore , ossia chi ne aspira all’ acquisto, indagare se la medesima appartenga o non a persona capace di alienare, tutta ne sarebbe ad un tratto sconvolta l’ economia a cui è fondata la ragion del Pubblico Debito , ed colla distruzione di quella fungibilità , che appositamente venne alle relative iscrizioni attribuita, verrebbe spenta una delle fonti più vive del commercio , e dell’ industria.
    Le cedole di cui è caso non erano punto segnate di alcuna annotazione : per tal motivo l’ amministrazione del Debito Pubblico ne fece liberamente il trapasso a favore della Ragion di Negozio acquisitrice; munita di questa guarentìa , ella dovette validamente acquistare, non meno il dominio delle cedole stesse , che la piena sua liberazione pel relativo pagamento del prezzo.
    Noi non ci faremo a dir nulla sulla dichiarazione spedita il 3o maggio 1835 dall’Amministrazione del Debito Pubblico : che cioè sulle cedole alienate non esistesse di scritto dal Marchese Spinola , che il di lui nome: la cessione apparisse fatta di mano altrui; imperocchè anzi tutto, basta, a tenore dell’ articolo 21 del R. Editto, per operare il trapasso , la firma del titolare, purchè debitamente autenticata: ed oltre a ciò noi diremo: – o vi erano gli elementi per eseguire il trapasso , e vi erano dacchè fu realmente eseguito, e non è sotto questo rapporto impugnato, ed in tal caso non doveva l’ Amministrazione nè anco rilasciare quel certificato come carta inconchiudentissima ; o non vi erano , ed in tal caso non doveva nemmeno eseguire il trapasso. Ma dappoichè egli ebbe luogo , e fu legalmente operato , ogni altra osservazione in proposito è del tutto vana, ed oziosa.
    Ma quivi ci si dice per ultimo : quelle cedole non furono dal loro titolare alienate ; gli furono dal di lui Segretario sottratte, e ne vennero dal medesimo alienate.
    Rispondiamo noi , ostare manifestamente a tale allegazione il titolo istesso : cioè la cessione , che per attestazione della stessa Amministrazione del Debito Pubblico stava scritta sulle cedole alienate, avvalorate della firma del titolare medesimo. Che se altronde , od il di lui Segretario gli sia stato infedele, o poco diligente il di consulente giudiziario, non ne debbono tornare le conseguenze sopra di chi , nè per certo vi ebbe parte , nè ha mancato all’ adempimento delle formalità dalla legge richieste.
    Ma quello che in principio si contendeva, cioè la validità del trapasso , ci venne posteriormente ed in ispecie alla pubblica udienza del Magistrato admesso: – se non che ci si contestò la legalità del pagamento del prezzo. –
    È una distinzione questa , che noi non sapremmo in vero concepire.-
    L’intenderemmo ove ci fosse admessa la regolarità esteriore del trapasso, ma ce ne fosse contestata la validità.
    Noi dimostreremmo allora, che data la regolarità esteriore del trapasso, ne deriva di pien diritto la sua validità: ma poichè il Marchese Spinola ci dispensa da. questa dimostrazione altronde pur semplicissima, e ci admette la validità del trapasso, vediamo: che ella sia , e quali le conseguenze che derivano e da questa validità , e dalla esplicita admissione che se ‘n’è fatta.
    Validità di trapasso vuol dire indubitatamente, nel caso nostro, efficace traslazione di dominio : dunque, per admissione dello stesso Marchese Spinola la Ragion di Negozio Barbaroux e Tron ha acquistato il dominio delle cedole in discorso, sebbene appartenenti a persona sottoposta a consulente giudiziario, ed incapace di alienare.-
    Pure vi avrebbero ostato apertamente le disposizioni dell’articolo 513 del Codice Civile francese , per cui chi è soggetto a consulente giudiziario non può alienare. –
    Ora come concepire incapacità di allenare, e ciò non di meno efficace traslazione di dominio ?
    Dunque ci viene evidentemente admesso , che le disposizioni dell’articolo 513, del Codice Civile non sono applicabili al caso nostro : che. una cedola non annotata sebbene appartenente a persona incapace, può essere validamente alienata tutta volta che siansi osservate le formalità prescritte dal Regio Editto del 24 dicembre 1819: che chi è , a tenore dell’ art. 513 , incapace di consenso per alienare , egli non lo è per alienare una cedola : che in somma la proibizione di ,alienare stabilita con questo titolo di legge, non impedisce la trasmissione del dominio, la validità dell’alienazione in materia di obbligazione sullo Stato. `
    E quest ‘admissione perchè ci vien fatta ? perchè evidentemente si comprende, che senza di ciò tutta l’economia del Debito Pubblico ne sarebbe scompaginata e distrutta.
    Ma che varrebbe poi, Eccellenze, lo aver acquistato il materiale dominio della cedola, se non si acquistasse nel tempo istesso la liberazione del pagamento del prezzo?
    L’economia della cosa non istà nell’acquistare il dominio del corpo materiale della cedola , ma nell’ acquistarlo in guisa; che per niun evento ne possa venire evitto il suo valore.
    Diasi l’avversario sistema, chi più acquisterà tranquillamente una cedola? a che gli varrebbe che fosse accertata l’identità della firma del titolare, se dovess’eglì ancora` cercare di sapere se il titolare sia, o non sia incapace di alienare? a che per ultimo l’annotazione del R. Editto prescritta, tuttavolta che si tratta di cedole appartenenti a persone privilegiate, ove anche non annotata, non sarebbe senza quella previa investigazione liberamente commerciabile?
    Dunque gli stessi principii pei quali ci sarebbe admessa la validità del trapasso, inducono la legalità del pagamento del prezzo.
    È admessa insomma unaderoga all’articolo 513 , pel quale può venire impedito all’interdetto, o a chi sia sottoposto a consiglio giudiziario, lo alienare; è, diciamo conseguentemente admessa una deroga a quella disposizione di legge, contenuta nello ‘stesso articolo, che vieta all’iinterdetto il potere di riscuotere capitali ; imperocchè la riscossione di capitali non è che un. modo di alienazione.
    Gli è proibito di riscuotere, diciamo, perchè gli è proibito di alienare; data la facoltà di alienare, dato il potere di far proprio dell’acquisitore il dominio della cosa venduta, ne segue di pien diritto la facoltà di riscuotere ; perciò di quitare l’acquisitore.
    Ma ci vien fatta ancora una difficoltà.
    Il trapasso, ci si dice, non è l’atto col quale si opera la traslazione del dominio: egli è un atto che vi tien dietro ; che presuppone già operata la traslazione del dominio; che del resto non fa altro per sè, che di cangiare il nome del titolare.
    E noi l’admettiamo, che strettamente parlando, l’officio materiale del trapasso è questo; ma dove se gli desse un senso sì rigoroso e sì ristretto, che ne avverrebbe ?
    Questo a parer nostro: che, data la nullità d’ una cessione, ne avverrebbe altresì la nullità del trapasso ; che, rese vane per cotal guisa le forme prescritte per la sua validità, cioè la dichiarazione del titolare , l’ accertamento della persona dell’ alienante , e simili altre disposizioni stabilite all’articolo 21 del Regio Editto del 24 dicembre 1819 , egli sarebbe come se non si fosse nemmeno operato.
    Ma tale non si è certamente nè il tenore, nè lo spirito della legge :
    Il trapasso non è l’atto che opera per sè solo la trasmissione del dominio , lo admettiamo, ma è l’atto, che la consuma : diasi nullità di cessione, ne terrà dietro nullità di trapasso; ma dacchè íl trapasso sarà riconosciuto valido ed efficace, ne sarà, secondo l’economia di quel Regio Editto, valida ed efficace la cessione del pari.
    Fingasi a cagion d’esempio fatto il trapasso d’una cedola annotata : il trapasso ne sarà nullo senz’alcun dubbio : ma per quale motivo? Non già perchè la persona del titolare non avesse la capacità d’alienarla, ma perchè la cedola istessa , siccome annotata , era affetta di una reale inalienabilità , che ne rendeva conseguentemente non meno invalida la cessione, quanto nullo ed inefficace il trapasso.
    Ma non meno lo spirito dell’Editto organico, che l’espresso tenore delle sue disposizioni vengono in appoggio di cotesti principj.
    Diffatti così al succitato articolo 21 , « potranno parimente le iscrizioni essere negoziate e rese, atte a venir trapassate mediante una semplice dichiarazione a favore dell’ acquirente, firmata dal titolare dietro la cedola d’iscri-zione stessa ed autenticata da uno dei Notaj Certificatori ecc. : col semplice deposito all’Amministrazione del Debito Pubblico della cedola d’ iscrizione annotata come sopra, potrà dall’acquirente, o dai chiunque per lui, ottenersi la nuova iscrizione. »
    Dunque da tenore di questo articolo il negoziare una cedola, ed il renderla atta al trapasso stanno ev-identemente in questa mutua reciprocità : che non si può negoziare una cedola, ossia con effetto alienarla senza che ne sia operato il trapasso : dunque il trapasso ne consuma come dicevamo di sopra la traslazione della proprietà : che non e atta al trapasso una cedola la quale non sia pur atta ad essere negoziata : quindi come in materia di trapasso tutta la cosa si regge a segni esteriori, quali` appunto le dichiarazioni e le firme summentovate , cosi del pari a : segni esteriori si regga la sua commerciabilità , e ad essa per natural conseguenza la validità dell’acquisto.
    Ciò posto , quali saranno le forme della sua commerciabilità ? Quelle istesse, diciamo, del suo trapasso: quelle insomma, che ne sono nel tempo istesso le norme della sua efficacia.
    Quali per lo contrario le norme della sua incommerciabilítà ? Quelle che ne renderebbero invalido il trapasso.
    Diasi partanto una cedola appartenente a persona amministrata , ma non segnata della prescritta menzione di tal qualità del titolare: essa sarà non meno atta ad essere negoziata , che al trapasso.
    Ma dirassi per avventura che questi principj ben siano veri rispetto all’Amministrazione del Debito Pubblico , ma non applicabili nelle relazioni private dei possessori?
    La conseguenza di tale proposizione porterebbe per nostro avviso a ciò: che se frattanto l’amministrazione del Debito Pubblico non potrebbe dispensarsi dal’riconoscerne il titolare inscritto ; per altro canto poi l’ antico titolare , adducendo la sua incapacità di alienare, potrebbe liberamente rivendicarla.
    Ciò proverebbe adunque , che non ne sarebbe mai passato nell’acquisitore il dominio; che ristretto il titolare inscritto ad esercitare i suoi diritti solo verso l’Amministrazione , egli non potrebbe mai nè ritenersi qual vero padrone della cedola, nè quella conseguentemente in altrui trasferire con nuove negoziazioni , con nuovi trapassi ; che l’acquisto d’ una cedola , il suo trapasso, per quanto regolari nelle; loro forme, non gli potrebbero mai assicurare quella tranquilla proprietà a cui desso avvisava.
    Ma questo non è sicuramente lo spirito delle disposizioni del Regio Editto del 24 dicembre 1819: secondo quelle: negoziabilità d’una cedola, validità di trapasso, trasmissione di dominio , vogliono ritenersi , per una sola ed identica cosa , sono, in una parola , sinonimi.
    Se non che rimane ancora al Marchese Spinola un appiglio. –
    Egli riconosce l’irrevocabilità del dominio delle cedole trapassate : se non che da questo perentorio effetto, che la legge attribuisce al trapasso , egli ravvisa a lui recato un danno: chiede quindi contro le Ragioni di Negozio Mestrezat , Barbaroux e Tron la rappresentazione del valore delle cedole a titolo d’indennità.
    Breve e spedita fia a questo punto la nostra risposta :
    Od il Marchese Spinola , diciamo, chiede di essere tenuto indenne dagli effetti della legge, onde gli è preclusa la via alla rivendicazione delle cedole, ed in tal caso è poco meno, che assurda la stia proposta : imperocchè vorrebb’egli che le Ragioni acquisitrici indennizzassero del vantaggio che la legge loro attribuisce, ed appunto v’attribuisce perchè riconosce valido il loro acquisto ?
    Egli sarebbe come il pretendere, che il possessore tricennale d’una mia proprietà mi risarcisse del danno che m’arreca la prescrizione ch’ egli validamente m’ oppone: noi non sapremmo vedere tra un caso e l’altro la` benchè menoma diversità;
    Ovvero il Marchese Spinola intende di accagionare le Convenute di collusione, di dolo, il che pur sentimmo accennarsi, e assai dolenti il sentimmo, all’udienza del Magistrato, ed in allora diciamo, che sì fatta accusa è altrettanto illegale, e gratuita, quanto contraria allo stesso sistema tenuto dal signor Marchese in atti.
    Illegale la diciamo; imperocchè la mala fede, ed il dolo non si presumono: vogliono essere giustificati, e noi non ne troviamo neppur cenno in atti.
    Gratuita la diciamo ; imperocchè non essendosi mossa accusa di cotal genere negli atti , non può meritarsi la benchè menoma fede.
    Erronea finalmente ; imperocchè se per far velo all’odiosa azione in giudizio promossa , si veniva allegando il mal fare d’un tal Pedevilla di lui segretario, non si osò mai dire sicuramente, nè che le Ragioni convenute sapessero dell’incapacità del Marchese, nè che a que’ raggiri abbiano esse partecipato.
    Egli è in questo solo caso ,`che crederemmo dovuta la chiesta indennità ; ma sotto questo aspetto il Marchese Spinola manca affatto di estremi.`
    Il perchè portiamo la più alta fiducia, che il Magistrato non sarà per giudicare diversamente da ciò ; che
    già i primi Giudici pronunciarono , ed il Pubblico Ministero ripetutamente opinò.
    1. B. Cassinis Avvocato Collegiato.
    Avvocato S. N. Priggione.
    Visto : COSTA.