Roma 21 settembre 1948
Carissima Liliana,
stamani mi sono interessato di zio Pietro, per la
sua pratica di pensione. Mi è stato assicurato che quanto gli spetta
verrà in ogni caso passato agli aventi diritto- Nel caso in cui ottenesse,
come ha richiesto, la pensione, questa verrà data in misura
ridotta (pensione indiretta) alla moglie (circa 1000 – mille – lire mensili) –
In ogni caso non rimetterà nulla – Queste notizie le ho avute all’ufficio
pensioni del Ministero del Tesoro – Domani, invece, mi recherò alla
esaminazione superiore medica per conoscere quali decisioni prenderanno
nei confronti della visita di controllo per lo Zio Pietro è intrasporta=
bile- Come sta Zio Pietro? E la tua cura come va? Hai ricevuto
la mia lettera di ieri con le analisi? Io sto abbastanza bene, sono
molto indaffarato per stringere i vari incarichi che ho avuto – Il bambino
cosa fa di bello?
Giovedì dalle 14 alle 16 starò in casa dalla mamma (80746), e
sarò contento se mi chiami al telefono – Non chiamo io perché
dovrei farti avvisare prima facendo la prenotazione-
Piero mi ha dato gli estratti della Gazzetta ufficiale che tratta;
contributi che lo Stato concede a coloro che ricostruiscano quanto è
stato distrutto dalla guerra – Uscendo per andare alla stazione all’imbucare la
prenderò alla libreria dello Stato e l’unirò alla lettera in modo
che suo babbo possa regolarsi – In ogni caso, per evitare che trovi
chiusa la libreria dello Stato non mi fosse possibile unirla, ti invio gli
estremi: D. L. Capo Provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947 n. 261[1] pubblicato
nella gazzetta ufficiale n. 98 del 23 aprile 1947[2] –
Veraschini verrà a Roma il 15 di ottobre, quindi puoi per quell’epoca
dare quelle da fare-
Ancora tanti baci a Vittorinio ed auguri cari per il suo terzo compleanno –
Tanti cari saluti ai tuoi, a te un forte abbraccio
Mario
So che ti ho già scritto una lettera ma da te non ho ancora ricevuto
nulla-
La gazzetta ufficiale di cui ti parlo con quella successiva
che porta nelle notifiche alla precedente te le ho inserite come
stampe-
Non perdere la .. l’esito dell’analisi del sangue che ti
ho spedito con la lettera di ieri; è necessaria per ottenere
il rimborso-
Ancora tanti cari baci in attesa di ricevere
la tua telefonata giovedì
M[3]
Note
In quei giorni…
Rodolfo Graziani. Generale (Filettino, Frosinone, 1882-Roma 1955). Dopo aver partecipato alla Prima guerra mondiale, fu a lungo in Libia, dove condusse la campagna per la riconquista della Tripolitania e della Cirenaica; poi fu governatore della Somalia (1935). Comandante delle forze del fronte Sud nella guerra all’Etiopia, ne divenne viceré (1936-37) instaurando un governo dispotico e violento. Capo di stato maggiore dell’esercito (1939-41), nel 1940 assunse il comando delle operazioni nell’Africa settentrionale. Ministro della Difesa della Repubblica sociale italiana (1943), si consegnò agli alleati (1945). Condannato per collaborazionismo (1948), fu amnistiato (1950) e militò nel Movimento sociale italiano. (fonte)
Il processo nel dopoguerra
Intanto il 4 marzo 1948 l’Etiopia presentò la propria documentazione alle Nazioni Unite in cui si accusava l’Italia di sistematico terrorismo in Etiopia e della intenzione ammessa da Graziani di uccidere tutte le autorità Amhara. Venne citato, per esempio, un telegramma al generale Nasi in cui Graziani esprimeva chiaramente questo proposito.
La commissione delle Nazioni Unite convenne che vi erano le basi per un processo preliminare a otto Italiani, incluso Graziani. Ma gli sforzi etiopici di portare Graziani a processo furono vanificati sia dall’Italia che dall’Inghilterra e furono di seguito abbandonati sotto la pressione del Ministero degli Affari Esteri, il cui supporto era considerato essenziale dal governo etiopico per le proprie pretese nei confronti dell’Eritrea.
Graziani venne invece processato in Italia relativamente al ruolo da lui svolto nella Repubblica Sociale Italiana. Il processo ebbe inizio l’11 ottobre 1948 presso la Corte d’assise straordinaria di Roma, ma venne sospeso nel febbraio successivo, quando la Corte si dichiarò incompetente a decidere su reati prevalentemente militari. Dopo un supplemento d’istruttoria, il processo si riaprì davanti a un tribunale militare, composto da cinque generali e un ammiraglio, che con sentenza del 3 maggio 1950 condannò Graziani a 19 anni di reclusione per collaborazionismo, 13 anni e 8 mesi dei quali condonati, e quattro mesi dopo il verdetto poté tornare in libertà.
Si valutò inoltre che l’imputato non fosse in grado di incidere sulle decisioni del governo della RSI, anche se Graziani durante la RSI fu ministro delle Forze Armate e responsabile del bando con cui erano condannati a morte i renitenti alla leva e i partigiani.(fonte)
[1] D.Lgs.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261. Disposizioni per l’alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l’attuazione dei piani di ricostruzione.
Capo I
COORDINAMENTO E DECENTRAMENTO DELL’ATTIVITA’ RICOSTRUTTIVA
Disposizioni generali
Art. 1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai lavori indispensabili per dare alloggio alle persone da considerarsi senza tetto, le quali, in dipendenza di eventi bellici, sono rimaste prive di abitazione o sono costrette ad occupare precariamente locali danneggiati e inadeguati per ragioni igieniche e morali, o che, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.
I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra….(fonte)
[2] IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall’art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell’8 aprile 1948:
Art. 1.
All’art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma:
“Su richiesta del condomino o dei condomini autorizzati a ricostruire, l’Ufficio del genio civile instaura il procedimento di espropriazione delle quote di area di proprietà degli altri condomini non autorizzati alla ricostruzione e promuove dalla competente autorità il decreto di occupazione temporanea di esse.
L’onere della espropriazione grava esclusivamente sui condomino o sui condomini che l’hanno promossa: l’Amministrazione dei lavori pubblici resta estranea a tutti i rapporti tra i condomini, derivanti dal procedimento espropriativo”.
Art. 2.
Il primo comma dell’art. 71 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e’ sostituito dal seguente:
“I progetti di ricostruzione e di nuova costruzione di fabbricati sulle aree assegnate o espropriate in conseguenza dell’attuazione dei piani di ricostruzione devono corrispondere ai requisiti prescritti dal testo unico sull’edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, salvo deroghe da concedere caso per caso dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta delle Amministrazioni comunali interessate”.
Art. 3.
Alle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunte, dopo l’art. 72, quelle di cui appresso, sotto il titolo “Disposizioni speciali per i Comuni piu’ gravemente danneggiati”.
Art. 72-bis. – Per gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l’interno e per il tesoro sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo’ autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda, ad espropriare e indi rivendere o concedere le aree destinate a ricostruzione e costruzione di edifici, in una o piu’ zone determinate dal piano di ricostruzione, quando tale provvedimento sia giustificato da imprescindibili necessita’ inerenti all’attuazione del piano medesimo. I criteri per l’accertamento di tali necessita’ saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di un piano finanziario e di un elaborato comprendente i comparti edificatori, ricadenti nella zona che si chieda di espropriare. Nel caso in cui il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti dovra’ presentare anche il relativo schema di disciplinare, giustificando in apposita relazione la convenienza sotto l’aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta.
Art. 72-ter. – Sono escluse dall’espropriazione contemplata nell’articolo precedente le aree per le quali sia in corso la procedura dell’art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall’art. 1 del presente decreto.
Sono inoltre escluse le aree riservate per la costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato e di case popolari a cura degli Istituti per le case popolari, dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli enti che provvedono alla costruzione di alloggi a termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.
Art. 72-quater. – Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei modi e per gli scopi di cui all’art. 72-bis sia formulata all’atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune dovra’ comprovare che nella determinazione delle zone indicate all’art. 2 lettera d), del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, si e’ tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.
Qualora, invece, la domanda di autorizzazione sia avanzata posteriormente all’intervenuta approvazione del piano, il Comune dovra’ sottoporre all’approvazione del Ministro per i lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui al secondo comma dell’art. 72-bis, anche gli atti della variante che si rendesse necessario apportare al piano medesimo per l’aumento della superficie delle zone di cui all’art. 2, lettera d) del suddetto decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154.
Nei riguardi di tale variante sono applicabili le norme contenute nell’art. 10, comma secondo, del decreto legislativo medesimo.
Art. 72-quinquies. – Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l’autorizzazione ad espropriare, ordina l’occupazione in via di urgenza dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato a forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.
I proprietari, nei confronti dei quali e’ stato emesso il decreto di occupazione, possono esercitare il diritto di retrocessione sulle aree occupate, sempreche’ si impegnino a costruirvi secondo le destinazioni dei piano di ricostruzione. Tale loro volonta’ gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, rendere nota al Comune nel termine di due mesi dalla data in cui e’ stato notificato ad essi il decreto di occupazione. La relativa dichiarazione, contenente l’impiego di costruire secondo le prescrizioni del piano di ricostruzione, e’ notificata al Comune per atto di ufficiale giudiziario e correlata dal progetto della costruzione da eseguire.
Qualora le aree appartengano a piu’ condomini, la richiesta del riconoscimento del diritto di retrocessione puo’ essere fatta anche da un solo condomino in proprio, purche’ s’impieghi ad utilizzare totalmente l’area e sempreche’ il condominio o non abbia fatto analoga richiesta.
Nell’ipotesi di richieste di piu’ condomini la retrocessione dell’area e’ consentita di preferenza al condomino che propone la migliore utilizzazione dell’area.
Il condomino che abbia beneficiato delle retrocessione, puo’ chiedere l’espropriazione delle quote degli altri condomini, con la procedura di cui all’art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall’art. 1 del presente decreto.
Il prezzo di retrocessione e’ stabilito sulla base di quello di esproprio maggiorato di una quota commisurata alle spese a carico del Comune per le opere e per gli impianti del piano di ricostruzione.
In caso di contestazione, il prezzo e’ determinato giudizialmente a norma degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 259.
Art. 72-sexies. – Accertata la rispondenza del progetto alle prescrizioni del piano, il sindaco rilascia la licenza di costruzione preffingendo il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui i lavori non vengano iniziati o ultimati nel termine stabilito si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 69.
Art. 72-septies. – Per la procedura delle espropriazioni che siano disposte ai sensi dell’art. 72 bis e per la determinazione dell’indennita’ spettante ai proprietari si applicano le stesse norme di cui all’art. 70.
Art. 4.
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui al primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e sino all’approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto puo’ sospendere i lavori di costruzione o ricostruzione o di grande ripartizione di edifici privati negli abitati dei Comuni incisi negli elenchi menzionati nell’art. 1 del decreto legislativo medesimo, se tali lavori rendano piu’ difficile o piu’ onerosa l’attuazione del piano.
Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l’incolomita’ delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.
Art. 5.
I contravventori all’ordinanza del Prefetto sono puniti con l’ammenda sino a lire centomila.
Inoltre nella valutazione delle indennita’ di espropriazione dell’edificio, non si tien conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell’ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione del lavori.
Art. 6.
Al primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
1 marzo 1945, n. 154, sono sostituiti i seguenti:
“Il piano di ricostruzione i approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Un estratto dei decreto stesso e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.
Dell’avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed in uno o piu’ giornali fra quelli localmente piu’ diffusi”.
Art. 7.
Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l’entrata in vigore del presente decreto per l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.
Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche’ i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta’.
Art. 8.
L’esenzione decennale di cui all’art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 2411, e’ applicabile anche alle case ricostruite anteriormente alla sua entrata in vigore sempreche’ la ricostruzione non sia stata effettuata a totale carico dello Stato.
Art. 9.
Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, o in quelli di cui all’art. 191 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 10 aprile 1947, n. 261, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta motivata dalle Amministrazioni comunali, puo’, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale, artistica e paesistica, consentire che gli edifici ad uso di abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori.
La deroga puo’ essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all’emanazione del presente decreto, quando si accerti che tali costrizioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsità di abitazioni.
Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi’ 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI – TUPINI –
SCELBA – GRASSI –
DEL VECCHIO – PELLA
– GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 219. – FRASCA(fonte)
Originale(fonte)
[3] Mario Bocca il figlio di Magno Vittorio Bocca sarà segretario di Rodolfo Graziani in Libia nel 1940. Nella Repubblica Sociale Italiana, dal 6 gennaio 1944, quando il Ministero della Difesa (divenuto delle Forze Armate) si insedierà a Villa Omodeo, nel territorio di Soiano del Lago (BS), sarà il Capo di Gabinetto di Graziani.(fonte)



