Ufficio d’Amministrazione di Personali Militari Va(ri)
PRESSO IL
Ministero della Guerra
Roma, 3 – 12 1946
Sezione SPECIALE
N. di pos……… Allegati………. Al…………..
Risposta al f. del ………………. ……………………
Div……………….. Sez………………. N……………………
OGGETTO: Credito di prigionia[1]
…………………………………………………
Si comunica che quest’ufficio con foflio
n. 272481 pari data ha autorizzato il Distret=
to Militare di Benevento alla liquidazio=
ne del suo credito di prigionia di Lit 10.18.5
al cambio di Lit 403.25[2]
d’ordine
IL CAPO SEZIONE
(Cap. A. MEO)
Meo
Trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il numero di protocollo e la Sezione cui si risponde.
Indirizzo telegrafico – PERVAMILES – Conto corrente postale N: 1-1207
retro
Castelluzzo Angelo
Pietrelcina
(Benvenuto)
Affrancatura
a carico del
destinatario
REGIE POSTE
UFFICIO D’AMMINISTRAZIONE DI
PERSONALI MILITARI VARI
ROMA
R.R,
POSTE
T.S.
Note
La lettera proviene dall’archivio del giurista Francesco Ronchi.
[1]Nel 1946 iniziarono i rimpatri, che proseguirono fino al 1947. La maggior parte dei soldati rientrò in Italia dopo una prigionia durata anche 6 anni, altri purtroppo morirono nei campi di raccolta e internamento a causa delle cattive condizioni di vita, scarsa igiene, malattie, nutrizione insufficiente.(fonte)
[2]DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174 Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato. (045U0174) (GU Serie Generale n.56 del 09-05-1945)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu’ dell’autorita’ a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507;
Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, d’intesa coi Ministri Segretari di
Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli internati all’estero
o dei dispersi, alle quali spetti l’anticipazione di cui all’art. 41
del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, sara’ corrisposta, allo
stesso titolo, per ogni prigioniero, internato all’estero o disperso,
una somma nella misura stabilita nell’annessa tabella firmata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di
Stato e dal Ministro per il tesoro.
Detta anticipazione s’intende effettuata a scomputo di quanto
dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni gia’ fatte –
sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie – e gli assegni spettanti
ai prigionieri stessi a norma dell’art. 40 del R. decreto-legge 19
maggio 1941, n. 583.
Il beneficio e’ concesso alle famiglie di coloro che risultino
prigionieri, internati all’estero o dispersi da almeno un anno. Se lo
stato di prigionia, di internamento o di dispersione dura da almeno
due anni, verra’ corrisposta una seconda anticipazione di eguale
ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.
Art. 2.
Le anticipazioni di cui al precedente articolo non spettano alla
moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di separazione
personale passata in giudicato. In tal caso le anticipazioni stesse
sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonche’ a
quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
Art. 3.
Per le anticipazioni previste dall’art. 1 valgono, in quanto
applicabili, le norme di cui all’art. 41 del citato R. decreto-legge
19 maggio 1941, n. 583.
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad apportare le variazioni
di bilancio necessarie per l’attuazione del presente decreto.
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi’ 5 aprile 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI – SOLERI – CASATI – DE COURTEN
– GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registralo alla Corte dei conti, addi’ 4 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglie n. 13. – FRASCA
Tabella
| Somme relative
Grado o gradi equiparati del prigioniero internato o disperso | Somme relative all’anticipazione di un anno di cattività o di dispersione |
Ufficiali generali e ufficiali superiori | 7.500 |
Capitani | 6.500 |
Tenenti | 5.500 |
Sottotenenti | 5.500 |
Aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari | 1.500 |
Sergenti maggiori | 1.200 |
Sergenti | 700 |
Caporali maggiori, caporali, soldati | 600 |
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI
Visto, il Ministro per il tesoro
SOLERI