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Angelo Castelluzzo. 3 dicembre 1946

Angelo Castelluzzo. 3 dicembre 1946
« di 2 »

Ufficio d’Amministrazione di Personali Militari Va(ri)
PRESSO IL
Ministero della Guerra

Roma, 3 – 12 1946

Sezione SPECIALE
N. di pos………         Allegati……….      Al…………..

Risposta al f. del ……………….     ……………………
Div………………..  Sez………………. N……………………
OGGETTO: Credito di prigionia[1]
…………………………………………………

Si comunica che quest’ufficio con foflio
n. 272481 pari data ha autorizzato il Distret=
to Militare di Benevento alla liquidazio=
ne del suo credito di prigionia di Lit 10.18.5
al cambio di Lit 403.25[2]

d’ordine
IL CAPO SEZIONE
(Cap. A. MEO)

Meo

Trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il numero di protocollo e la Sezione cui si risponde.
Indirizzo telegrafico – PERVAMILES – Conto corrente postale N: 1-1207

retro

Castelluzzo Angelo
Pietrelcina
(Benvenuto)

Affrancatura
a carico del
destinatario

REGIE POSTE
UFFICIO D’AMMINISTRAZIONE DI
PERSONALI MILITARI VARI
ROMA

R.R,
POSTE
T.S.


Note

La lettera proviene dall’archivio del giurista Francesco Ronchi.

[1]Nel 1946 iniziarono i rimpatri, che proseguirono fino al 1947. La maggior parte dei soldati rientrò in Italia dopo una prigionia durata anche 6 anni, altri purtroppo morirono nei campi di raccolta e internamento a causa delle cattive condizioni di vita, scarsa igiene, malattie, nutrizione insufficiente.(fonte)

[2]DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174 Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato. (045U0174) (GU Serie Generale n.56 del 09-05-1945)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu’ dell’autorita’ a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito  nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

  Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.58;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo

Ministro Segretario di Stato,  d’intesa  coi  Ministri  Segretari  di

Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica;

  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli internati all’estero

o dei dispersi, alle quali spetti l’anticipazione di cui all’art.  41

del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, sara’ corrisposta,  allo

stesso titolo, per ogni prigioniero, internato all’estero o disperso,

una somma nella misura stabilita  nell’annessa  tabella  firmata  dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro  Segretario  di

Stato e dal Ministro per il tesoro.

  Detta anticipazione  s’intende  effettuata  a  scomputo  di  quanto

dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni gia’  fatte  –

sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie – e gli assegni  spettanti

ai prigionieri stessi a norma dell’art. 40 del  R.  decreto-legge  19

maggio 1941, n. 583.

  Il beneficio e’ concesso alle  famiglie  di  coloro  che  risultino

prigionieri, internati all’estero o dispersi da almeno un anno. Se lo

stato di prigionia, di internamento o di dispersione dura  da  almeno

due anni, verra’ corrisposta  una  seconda  anticipazione  di  eguale

ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.

Art. 2.

  Le anticipazioni di cui al precedente articolo  non  spettano  alla

moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di  separazione

personale passata in giudicato. In tal caso le  anticipazioni  stesse

sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonche’  a

quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 3.

  Per le  anticipazioni  previste  dall’art.  1  valgono,  in  quanto

applicabili, le norme di cui all’art. 41 del citato R.  decreto-legge

19 maggio 1941, n. 583.

Art. 4.

  Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad apportare le variazioni

di bilancio necessarie per l’attuazione del presente decreto.

Art. 5.

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,

sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del

Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo

osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi’ 5 aprile 1945

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                BONOMI – SOLERI – CASATI – DE COURTEN

                                – GASPAROTTO

  Visto, il Guardasigilli: TUPINI

  Registralo alla Corte dei conti, addi’ 4 maggio 1945

  Atti del Governo, registro n. 4, foglie n. 13. – FRASCA

Tabella

                                             |    Somme relative

Grado o gradi equiparati del prigioniero internato o disperso               Somme relative all’anticipazione di un anno di cattività o di dispersione  
Ufficiali generali e ufficiali superiori 7.500
Capitani6.500
Tenenti5.500
Sottotenenti  5.500
Aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari1.500
Sergenti maggiori1.200
Sergenti700
Caporali maggiori, caporali, soldati600

           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

                 Primo Ministro Segretario di Stato

                               BONOMI

                  Visto, il Ministro per il tesoro

                               SOLERI