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Angelo Castelluzzo. 3 dicembre 1946

    Angelo Castelluzzo. 3 dicembre 1946
    « di 2 »

    Ufficio d’Amministrazione di Personali Militari Va(ri)
    PRESSO IL
    Ministero della Guerra

    Roma, 3 – 12 1946

    Sezione SPECIALE
    N. di pos………         Allegati……….      Al…………..

    Risposta al f. del ……………….     ……………………
    Div………………..  Sez………………. N……………………
    OGGETTO: Credito di prigionia[1]
    …………………………………………………

    Si comunica che quest’ufficio con foflio
    n. 272481 pari data ha autorizzato il Distret=
    to Militare di Benevento alla liquidazio=
    ne del suo credito di prigionia di Lit 10.18.5
    al cambio di Lit 403.25[2]

    d’ordine
    IL CAPO SEZIONE
    (Cap. A. MEO)

    Meo

    Trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il numero di protocollo e la Sezione cui si risponde.
    Indirizzo telegrafico – PERVAMILES – Conto corrente postale N: 1-1207

    retro

    Castelluzzo Angelo
    Pietrelcina
    (Benvenuto)

    Affrancatura
    a carico del
    destinatario

    REGIE POSTE
    UFFICIO D’AMMINISTRAZIONE DI
    PERSONALI MILITARI VARI
    ROMA

    R.R,
    POSTE
    T.S.


    Note

    La lettera proviene dall’archivio del giurista Francesco Ronchi.

    [1]Nel 1946 iniziarono i rimpatri, che proseguirono fino al 1947. La maggior parte dei soldati rientrò in Italia dopo una prigionia durata anche 6 anni, altri purtroppo morirono nei campi di raccolta e internamento a causa delle cattive condizioni di vita, scarsa igiene, malattie, nutrizione insufficiente.(fonte)

    [2]DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174 Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato. (045U0174) (GU Serie Generale n.56 del 09-05-1945)

    UMBERTO DI SAVOIA

    PRINCIPE DI PIEMONTE

    LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

      In virtu’ dell’autorita’ a Noi delegata;

    Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito  nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

      Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

      Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.58;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo

    Ministro Segretario di Stato,  d’intesa  coi  Ministri  Segretari  di

    Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica;

      Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                                   Art. 1.

      Alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli internati all’estero

    o dei dispersi, alle quali spetti l’anticipazione di cui all’art.  41

    del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, sara’ corrisposta,  allo

    stesso titolo, per ogni prigioniero, internato all’estero o disperso,

    una somma nella misura stabilita  nell’annessa  tabella  firmata  dal

    Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro  Segretario  di

    Stato e dal Ministro per il tesoro.

      Detta anticipazione  s’intende  effettuata  a  scomputo  di  quanto

    dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni gia’  fatte  –

    sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie – e gli assegni  spettanti

    ai prigionieri stessi a norma dell’art. 40 del  R.  decreto-legge  19

    maggio 1941, n. 583.

      Il beneficio e’ concesso alle  famiglie  di  coloro  che  risultino

    prigionieri, internati all’estero o dispersi da almeno un anno. Se lo

    stato di prigionia, di internamento o di dispersione dura  da  almeno

    due anni, verra’ corrisposta  una  seconda  anticipazione  di  eguale

    ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.

    Art. 2.

      Le anticipazioni di cui al precedente articolo  non  spettano  alla

    moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di  separazione

    personale passata in giudicato. In tal caso le  anticipazioni  stesse

    sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonche’  a

    quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

    Art. 3.

      Per le  anticipazioni  previste  dall’art.  1  valgono,  in  quanto

    applicabili, le norme di cui all’art. 41 del citato R.  decreto-legge

    19 maggio 1941, n. 583.

    Art. 4.

      Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad apportare le variazioni

    di bilancio necessarie per l’attuazione del presente decreto.

    Art. 5.

      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello

    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

      Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,

    sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del

    Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo

    osservare come legge dello Stato.

      Dato a Roma, addi’ 5 aprile 1945

                              UMBERTO DI SAVOIA

                                    BONOMI – SOLERI – CASATI – DE COURTEN

                                    – GASPAROTTO

      Visto, il Guardasigilli: TUPINI

      Registralo alla Corte dei conti, addi’ 4 maggio 1945

      Atti del Governo, registro n. 4, foglie n. 13. – FRASCA

    Tabella

                                                 |    Somme relative

    Grado o gradi equiparati del prigioniero internato o disperso               Somme relative all’anticipazione di un anno di cattività o di dispersione  
    Ufficiali generali e ufficiali superiori 7.500
    Capitani6.500
    Tenenti5.500
    Sottotenenti  5.500
    Aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari1.500
    Sergenti maggiori1.200
    Sergenti700
    Caporali maggiori, caporali, soldati600

               Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

                     Primo Ministro Segretario di Stato

                                   BONOMI

                      Visto, il Ministro per il tesoro

                                   SOLERI